

Agente Immobiliare: è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (art. 1754 cod. civ.). La Legge 39/89 regola l’esercizio della professione che prevede l’obbligo di iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione presso ogni CCIAA.
Proposta di acquisto: offerta irrevocabile diretta alla conclusione del contratto. Allorché una parte rivolge all’altra un’offerta precisa e particolareggiata, completa di tutti gli elementi essenziali ed accompagnata da acconto sul prezzo o caparra confirmatoria. In quest’ultimo caso l’altra parte, esprimendo la sua accettazione, darà vita ad un contratto preliminare.
Caparra Confirmatoria: rientra nella categoria delle garanzie ed è costituita da una somma di denaro che il compratore consegna al venditore nel momento della conclusione di un accordo preliminare. La caparra ha funzione confirmatoria e di anticipo per l’esecuzione del contratto; non prevede il diritto di recesso.
Caparra Penitenziale: vuol dire che vi è connesso il diritto di recesso per volontà unilaterale. Rimane nelle mani del venditore se è il proponente acquirente a recedere o viceversa (contro versamento del doppio della stessa dal venditore al promittente acquirente).
Preliminare di vendita (compromesso): è un contratto vero e proprio con effetti obbligatori: l’obbligo assunto dalle parti consiste nel dover concludere un altro contratto con il medesimo oggetto (art. 1351 cod. civ.).
Rogito (atto pubblico di vendita): è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà dell’immobile contro il corrispettivo di una somma di denaro (prezzo). Si stipula davanti al notaio (pubblico ufficiale) presenti la parte venditrice e la parte acquirente ed è redatto in forma pubblica. Il rogito è l’atto conclusivo della compravendita.
Ipoteca: diritto reale di garanzia per il creditore che ha come oggetto di regola soltanto beni immobili, reso solennemente pubblico mediante trascrizione. È un diritto indivisibile ed accessorio, si estingue automaticamente dopo 20 anni al fine del debito e può essere volontaria o giudiziale.
Mutuo: contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuataria) una quantità di denaro (o altre cose fungibili) che l’altra parte si obbliga a restituire in un determinato periodo. Il mutuo immobiliare è di regola con restituzione rateale e garantito dall’ipoteca sull’immobile oggetto del finanziamento.